Guida
Rapida
Regole
di Naming per i Nomi a Dominio della Repubblica di San Marino
Questo documento completa, chiarisce ed è parte intergrante delle Regole di Naming pubblicate presso: http://www.telecomitalia.sm./Naming/
La Registration Authority (RA) gestisce la registrazione dei nomi a dominio nell'albero dei nomi nella Repubblica di San Marino: di secondo livello, cioe` direttamente sotto il Top Level Domain SM (nomedominio.SM).
Per
tali nomi l'assegnazione, la registrazione e la gestione sono soggette a norme
e procedure stabilite dalla Naming Authority. Naming Authority è rappresentata
dalla Direzione Generale delle Poste e Telecomunicazioni della Repubblica di
San Marino (email: dirposte@omniway.sm).
Tutti i casi di controversie e problematiche relative alla assegnazione e registrazione
dei domini ".sm" vengono risolte dalla Direzione Generale delle Poste e Telecomunicazioni
della Repubblica di San Marino (email: dirposte@omniway.sm) ovvero dalla competente
Segreteria di Stato alle Telecomunicazioni.
Altri testi e indicazioni sono disponibili alla locazione Internet: http://www.telecomitalia.sm/Naming
Regole
fondamentali e principi adottati
(che devono essere seguite per la richiesta del Dominio)
Criteri
Generali
Questa sezione descrive i principi fondamentali e le caratteristiche
a cui i nomi a dominio devono rispondere. Si tratta di direttive generali la
cui applicazione e verifica è compito della RA Sammarinese.
Principio adottato
In linea generale qualunque entità Sammarinese o estera, può richiedere
l'assegnazione di un nome a dominio purchè vengano rispettati i seguenti principi:
a) Nomi riservati
Sono considerati nomi riservati, e come tali non assegnabili a singole organizzazioni
sono considerati nomi riservati, oltre a quelli indicati nei documenti dello Stato e della N.A.:
b) Registrazione domini: Persone Giuridiche, Persone Fisiche, Associazioni ed altri
La registrazione dei domini sotto il TLD SM è basata sul criterio FIFO
(First In - First Out), ovvero il richiedente che sottopone la propria registrazione
prima di altri, ottiene il diritto di essere soddisfatto per primo in ordine
cronologico.
Persone
Giuridiche
Le persone giuridiche possono richiedere alla RA la registrazione di massimo
n°50 domini all'anno ad esclusione dei nomi di persone fisiche (ad es. nomecognome.sm)
evitando, quindi, eventuali concentrazioni, posizioni dominanti e cybersquatting.
Persone Fisiche
Le persone fisiche possono, previa presentazione di documento d'identità, richiedere
alla RA la registrazione di massimo 1 nome a dominio.
Associazioni
ed altri
Le associazioni, i circoli, i comitati, le società sportive e tutte
quelle entità non rientranti nelle categorie sopra indicate, possono richiedere
alla RA la registrazione di massimo 1 nome a dominio.
c) Competenza, controversie, contestazioni, reclami
Tutte le decisioni in merito a controversie derivanti dal rilascio di un nome
a dominio sotto il TLD .sm, spettano esclusivamente all Direzione Generale delle
Poste e Telecomunicazioni, ovvero alla Segreteria di Stato alle Telecomunicazioni.
Eventuali controversie, contestazioni e reclami vanno inoltrati a:
email: dirposte@omniway.sm
Indirizzo: Contrada Omerelli, n°17 - 47890 Repubblica di San Marino
Telefono: 0549 882555
Fax: 0549 992760.
Eventuali controversie, contestazioni e reclami verranno risolte secondo eventuale
arbitrato proposto alle parti, dalla Direzione Generale delle Poste e
Telecomunicazioni, secondo le vigenti normative nella Repubblica di San Marino.
Il foro competente è quello della Repubblica di San Marino.
d) Revoca, Sospensione, Cancellazione, Ritiro del nome a dominio
La NA si riserva di chiedere alla RA immediata Revoca, Sospensione, Ritiro,
Cessazione d'uso di un nome a dominio precedentemente registrato sotto il TLD
".sm", a tutti gli assegnatari che non abbiano rispettato:
L'assegnatario del nome a dominio precedentemente registrato sotto il TLD ".sm", non otterrà alcun rimborso circa i canoni previsti, nè potrà richiedere alcun risarcimento.
La
cancellazione di un dominio, da parte dell'entità assegnataria, diventa necessaria
se:
a) La società ha cessato la propria attività
b) La società vuole cambiare il proprio nome a dominio
c) La società rinuncia al suo nome a dominio
d) La Società è obbligata a farlo dalla NA
Le azioni che devono essere intraprese per portare a termine tale operazione sono
le seguenti:
Note: Nel caso a), può accadere che la società non comunichi alla RA la cessazione della propria attività e, di conseguenza, la RA non possa effettuare le azioni di propria competenza. In tal caso la notifica di tale situazione sarà compito dell'ISP utilizzato dalla società in questione.
Nel caso c), insieme alla cancellazione, dovrà essere effettuata anche la registrazione del nuovo dominio.
e) Altri
soggetti e casi non contemplati
Per tutti gli altri soggetti non identificati e per i casi eventualmente non
contemplati nei documenti della Naming Authority si applicano le decisioni che
la stessa N.A. applicherà di volta in volta.
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